La definizione di agente biologico da art 267 comma a) del D.Lgs 81/08, risulta giustamente omnicomprensiva, classificando come agente biologico “qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”.
All’interno di questa definizione ricadono quindi tuti gli organismi , cellulari o meno (comma b) in grado di riprodursi o di trasferire materiale genetico; si parla dunque di batteri, virus, funghi, e relative tossine; entità biologiche ubiquitariamente diffuse in qualsiasi ambiente lavorativo e non.
Programma
- Campo di applicazione;
- definizioni;
- classificazione degli agenti biologici;
- comunicazione;
- autorizzazione;
- valutazione del rischio;
- misure tecniche, organizzative, procedurali;
- misure igieniche;
- misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie;
- misure specifiche per i laboratori e gli stabulari;
- misure specifiche per i processi industriali;
- misure di emergenza;
- informazioni e formazione;
- prevenzione e controllo;